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Come Fare Per
Convivenza di fatto
Come Fare:
Richiesta per la costituzione di convivenza di fatto
Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Chi può richiederla
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Almese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi all'Anagrafe per effettuare la variazione.
Documenti da presentare
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (qui sotto allegata) unitamente ai rispettivi documenti di identità (i cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno), via email all'indirizzo in calce o contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica o cambio indirizzo.
Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:
In base alla legge, i conviventi di fatto:
hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; -in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona. I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune.
Riferimenti Normativi
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
Dove Rivolgersi:
Ufficio Demografico (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto (286,26 KB)
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