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» Pubblicazioni di matrimonio
Come Fare Per
Pubblicazioni di matrimonio
Come Fare:
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Chi può richiederle
I cittadini italiani di cui almeno uno residente ad Almese interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano; Gli stranieri residenti, domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio in Italia con un cittadino italiano residente. I nubendi devono trovarsi nella condizione di stato civile libero (art. 86 Codice Civile) ed è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Quando richiederle
La pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.
Documenti da presentare
I nubendi devono richiedere le pubblicazioni presentando le fotocopie dei loro documenti di identità unitamente all’autodichiarazione di stato libero, residenza, cittadinanza e alla richiesta di pubblicazioni di matrimonio. In allegato la documentazione da compilare, che può essere inviata anche agli indirizzi e-mail in calce.
Casi particolari:
Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale.
La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio sciolto) necessita dell'autorizzazione del Tribunale ad eccezione della donna che ha ottenuto il divorzio con separazione che perdura da più di tre anni.
Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale.
Per gli Stranieri occorre inoltre presentare: Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Torino (Piazza Castello – TORINO).
Dove Rivolgersi:
Ufficio Demografico (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
Dichiarazione di Residenza Cittadinanza e Stato Libero (159,97 KB)
Dichiarazione del Regime patrimoniale e nominativi dei testimoni (250,24 KB)
Richiesta di pubblicazioni di matrimonio (408,4 KB)
Richiesta di celebrazione matrimonio in altro Comune (1,62 MB)
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